- Accantonamento per ore ordinarie lavorate e festività retribuite
- Accantonamento per malattie e infortunio
- Accantonamento per ferie
- Anticipazione per riposi annui e festività 2 Giugno
- Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori
- Trattenute sindacali
- ANCE NAZIONALE - Pagamento Contributo Associativo in regime di "fuori provincia"
- Previdenza Complementare. Contributo Contrattuale
- Percentuale dei contributi e delle quote di accantonamento
- Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali
- Trattamento previdenziale dei contributi versati alle Casse Edili
- Scadenza versamento contributi alle Casse Edili. Modalità di versamento e coordinate bancarie
1. Accantonamento per ore ordinarie lavorate e festività retribuite
I datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso le Casse Edili gli importi dovuti ai propri dipendenti a titolo di gratifica natalizia, permessi individuali.
Al lavoratore spetta pertanto l'accantonamento lordo, ma l'importo accantonato alla Cassa Edili viene depurato in via convenzionale delle ritenute previdenziali e fiscali e risulta pari al netto convenzionale del salario relativo alle ore di lavoro ordinarie lavorate o retribuite per festività, comprensivo di paga base, contingenza, indennità territoriale di settore e superminimi, edr.
(Per le % lordo/netto consultare la relativa tabella).
2. Accantonamento per malattie e infortunio
Anche per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia e infortunio i datori di lavoro devono accreditare in busta e accantonare alle Casse Edili, il trattamento di cui al punto 1, calcolato per l'orario contrattuale in atto o per il minor orario previsto dal rapporto individuale di lavoro.
Il trattamento in parola spetta all'operaio non in prova per l'intero periodo di conservazione del posto.
L'accantonamento deve essere fatto per intero anche qualora il lavoratore percepisca il 50% della retribuzione.
Nei periodi di ferie godute e pagate nel mese, matura la gratifica natalizia ma non i permessi, e pertanto i datori di lavoro devono accreditare in busta ai lavoratori la relativa percentuale.
4. Anticipazione per riposi annui e festività 2 Giugno
In caso di permessi per i quali è prevista la retribuzione, i datori di lavoro anticipano direttamente in busta paga ai lavoratori un importo corrispondente al salario perso.
In occasione della ricorrenza della festività del 2 giugno, i datori di lavoro corrispondono il trattamento economico previsto a norma di legge per le festività, nella misura di 8 ore, più il relativo accantonamento in Cassa Edili. Gli importi di queste anticipazioni (permessi individuali e 2 giugno) vengono recuperati dai datori lavoro sui versamenti mensili alla Cassa Edili e da questa trattenuto ai lavoratori in occasione della liquidazione annuale.
L'anno edile non corrisponde all'anno solare. Il periodo edile va dal 1° OTTOBRE dell'anno precedente al 30 SETTEMBRE dell'anno in corso.
(es.: ANNO EDILE 2004: DAL 01/10/2003 AL 30/09/2004).
Le ore di permesso nell'anno edile sono 100: 88 da contratto nazionale + 8 ore per la festività del 4/11 (spostata alla prima domenica del mese)+ 4 ore previste dal contratto provinciale.
Poiché nella quota netta versata in C.E. a titolo di gratifica natalizia è compresa già la percentuale per permessi e riposi retribuiti, al 30 Settembre di ogni anno edile i permessi non utilizzati si azzerano perché verranno liquidati ai lavoratori con il pagamento che la Cassa Edili invierà nel mese di novembre.
Non ci sono mai, perciò, residui di permessi riferiti agli anni edili passati.
E' buona norma controllare - ogni volta che viene utilizzato un permesso - che ci sia copertura con l'accantonamento positivo versato dal 1° Ottobre fino a quel momento, tenendo conto che la Cassa Edili trattiene già sugli accantonamenti una percentuale relativa alla eventuale delega sindacale firmata dal lavoratore stesso alle 00. SS. territoriali, o una percentuale per adesione contrattuale se non ha firmato la delega.
Chiediamo pertanto la collaborazione delle imprese e dei consulenti, affinché non si verifichi che a novembre, un lavoratore anzichè ricevere il pagamento della gratifica natalizia dalla Cassa Edili, si ritrovi a dover restituire somme di denaro per aver percepito quote di anticipazioni maggiori delle quote accantonate dalle imprese a suo nome.
5. Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori
La liquidazione dell'Accantonamento viene effettuata dalla Cassa Edili nel mese di novembre di ogni anno. In questa occasione vengono normalmente pagate le somme accantonate per i periodi dall'ottobre dell'anno precedente al settembre successivo.
Le somme poste in pagamento vengono inviate dalle Casse Edili ai lavoratori beneficiari, a mezzo posta, mediante mandato di pagamento C/O Unicredit Banca, o a richiesta dei lavoratori tramite bonifico bancario, accompagnate da una distinta che riporta tutti i dati relativi ai singoli versamenti e anticipazioni dei datori di lavoro e le trattenute sindacali.
6. Trattenute sindacali
In occasione della liquidazione vengono trattenute:
- ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega, un contributo sindacale il cui importo, secondo i calcoli delle Organizzazioni Sindacali, è corrispondente all' 1% del salario;
- a tutti gli altri, con decorrenza dal 01/10/2018, la quota di adesione contrattuale provinciale, corrispondente allo 0,60% del salario.
Le suddette trattenute, previo ragguaglio della percentuale, vengono calcolate sull'intero importo accantonato, al lordo delle anticipazioni per riduzione d'orario.
7. ANCE NAZIONALE - Pagamento Contributo Associativo in regime di "fuori provincia"
Con decorrenza 1/1/2015 è stata sottoscritta tra Ance Nazionale e la Cassa Edili della Provincia di Modena la convenzione per l’affidamento della riscossione del contributo associativo percentuale dovuto all'Ance dalle imprese aderenti ed operanti in regime di "fuori provincia" ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.
Il versamento viene effettuato dall’impresa in sede di pagamento della denuncia mensile e viene determinato nella misura pari al 1,3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione imponibili ai fini del contributo Cassa Edili.
8. Previdenza Complementare. Contributo Contrattuale
9. Percentuale dei contributi e delle quote di accantonamento
ALIQUOTE CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 01/10/2024
AZIENDE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO
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CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 30/09/2024
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 31/08/2024
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 31/05/2024
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 31/12/2022
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 31/12/2021
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 31/12/2020
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 30/09/2020
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 31/12/2019
CONTRIBUTI IN VIGORE FINO AL 31/12/2018
CCNL ANIER -CONFAPI ANIEM valido da 01/01/2019 a 28/02/2019
IMPORTANTE : A partire dal 01/03/1998 al 30/06/2006, le imprese che al 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano occupato fino a 15 dipendenti (nel conteggio devono essere compresi tutti i dipendenti iscritti a libro paga) e nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza, sono tenute a versare un contributo pari allo 0,15% della massa salari. Dal 01/07/2006 detto contributo è stato fissato nella misura del 0,20%. A partire dal 01/01/2014 tutte le imprese (indipendentemente dal numero di dipendenti) che non abbiano provveduto alla elezione o alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLS) saranno tenute ad affidare dette funzioni al Rappresentante Territoriale con obbligo del versamento alla Cassa Edili del relativo contributo pari 0,20% A partire dalla denuncia relativa al mese di Maggio 2016 (scadenza presentazione Giugno 2016) entra in vigore il nuovo contributo minimo mensile dovuto ai fini APE. Il contributo minimo, fissato per ciascun lavoratore riportato in denuncia nella misura di euro 35,00 NON è un contributo aggiuntivo e NON trova applicazione esclusivamente nei casi di cui alla circolare Cassa Edili 28-2016 del 17/5/2016 Con decorrenza dal Mut relativo al mese 01/2018 il contributo minimo è stato fissato ad €. 46,00 per lavoratore. Con decorrenza dal Mut relativo al mese 04/2019 il contributo minimo, dovuto per ciascun lavoratore riportato in denuncia, diventa pari a euro 51,00. Con decorrenza dal Mut relativo al mese 01/2023 il contributo minimo, dovuto per ciascun lavoratore riportato in denuncia, diventa pari a euro 48,00. Con decorrenza dal Mut relativo al mese 06/2024 per contratto ANCE il contributo minimo, dovuto per ciascun lavoratore riportato in denuncia, diventa pari a euro 46,00. Con decorrenza dal Mut relativo al mese 06/2024 per contratto ARTIGIANATO, COOP, CONFAPI ANIEM il contributo minimo, dovuto per ciascun lavoratore riportato in denuncia, diventa pari a euro 46,00. Con decorrenza dal MUT relativo al mese 10/2024 il contributo minimo, dovuto per ciascun lavoratore riportato in denuncia, diventa pari a euro 49,00.
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10. Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali
IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 314/97, SULLA BASE, DELLE PRECISAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 4.3.99 N. 55 E SUCCESSIVI CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DELLE CASSE EDILI, SI INVITA A PRENDERE VISIONE DELLE COMUNICAZIONI SOTTORIPORTATE:
Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati alle Casse Edili da 06/2022
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Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati alle Casse Edili da 07/2021
Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati alle Casse Edili da 07/2020 a 06/2021
Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati alle Casse Edili da 05/2019 a 06/2020
Per effetto dell'aggiornamento delle aliquote contributive dal 01/01/2019, la quota di contributo imponibile ai fini fiscali per le retribuzioni di competenza dei mesi da 01/2019 a 04/2019 è pari allo 0,57%.
Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati alle Casse Edili dal 06/2009 al 31/12/2018
11. Trattamento previdenziale dei contributi versati alle Casse Edili
I contributi di finanziamento, così come previsto dalle Casse Edili, sono soggetti alla contribuzione del 15% prevista dall’art. 12, c.6, L. n. 153/1969 (così come modificato dall’art. 6, D.Lgs. n. 314/1997). Le relative modalità sono state illustrate dall’Inps nella circolare n. 263/1997 e con msg. n. 6487/1998.
Sono pertanto imponibili ai fini Inps nella sopraccitata misura tutti i contributi versati alle Casse Edili con esclusione delle Quota Naz.le paritetica e Quota Prov.le DD.LL. .
12. Scadenza versamento contributi alle Casse Edili. Modalità di versamento e coordinate bancarie
Le imprese sono tenute alla presentazione della denuncia mensile telematica (MUT) entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Entro la fine del mese di presentazione, le imprese dovranno effettuare il versamento della relativa contribuzione, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
COORDINATE BANCARIE | ||||||||||||||||||||||||
CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA VIA SANTI 6 - 41123 MODENA TEL 059332303 FAX 059828268 (AZIENDA CON N° POSIZIONE CHE COMINCIA CON 1) |
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Scarica il documento - Coordinate bancarie CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA
COORDINATE BANCARIE | ||||||||||||||||||||||||
CASSA EDILI ED AFFINI VIA SANTI 6 -41123 MODENA TEL 059332303 FAX 059828268 (AZIENDA CON N° POSIZIONE CHE COMINCIA CON 2) |
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Scarica il documento - Coordinate bancarie CASSA EDILI ED AFFINI