• Cassa Edili ed Affini della
    Provincia di Modena
  • Codice Fiscale: 80 015 510 367
  • Cassa Edili della
    Provincia di Modena
  • Codice Fiscale: 80 000 650 368

Appuntamenti e scadenze

Settembre 2024
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A.P.E.

1. Accertamento al diritto

Hanno diritto all'A.P.E. i lavoratori che, nel biennio utile agli effetti della liquidazione, possono far valere almeno 1800 ore fino all'anno edile 2013/2014 e 2100 ore dall’anno edile 2014/2015 (come previsto dal CCNL ANCE-COOP del 1/7/2014 e dall'accordo provinciale del 17/12/2014), conteggiando, oltre alle ore ordinarie lavorate, le ore perse per malattia e infortunio, limitatamente alle giornate indennizzate dagli istituti, o le ore accreditate in via convenzionale per congedo matrimoniale o per servizio militare. 
Le ore di lavoro ordinario e le ore perse per malattia e infortunio vengono mensilmente denunciate dal datore di lavoro e contabilizzate dalle Casse Edili. L'accredito delle ore convenzionali (89 mensili fino all’anno edile 2013/2014 e 104 dall'anno edile 2014/2015) per congedo matrimoniale e servizio militare, viene invece effettuato su domanda del lavoratore interessato, alla quale devono essere allegati il certificato di matrimonio od il foglio di congedo, nonché la dichiarazione del datore di lavoro attestante il periodo di assenza dal lavoro. 
Per la Cassa Edile della Provincia di Modena, il rimborso della prestazione dal 2015 è a carico del fondo Nazionale APE.


  

2. Anzianità maturata presso Casse Edili diverse

Tutte le Casse Edili sono tenute ad inviare annualmente alla C.N.C.E. nazionale, le ore ordinarie lavorate e figurative registrate per ogni singolo operaio.
Le Casse Edili di Modena acquisiscono tutti gli anni ed in modo automatico dalla C.N.C.E. le ore dichiarate alle altre Casse, utili per il pagamento del premio APE. 
Non occorre pertanto inviare o ricevere attestati APE cartacei.


3. Determinazione dell'importo A.P.E.

L'importo dell'A.P.E. viene determinato moltiplicando le ore ordinarie effettivamente lavorate nel secondo anno del biennio, per la tariffa oraria stabilita dalla C.N.C.E.
Rammentiamo, a titolo esemplificativo, che la liquidazione del Maggio 2020, prenderà a riferimento, per l'accertamento al diritto, il biennio 1/10/2017 - 30/9/2019 e per la determinazione dell'importo A.P.E. le ore lavorate nel periodo 1/10/2018 - 30/9/2019.
Se cambia la qualifica lo ore lavorate vengono contabilizzate separatamente e ad esse viene applicata la rispettiva tariffa, tenuto conto dell'anzianità maturata dal lavoratore beneficiario.
L'anzianità viene determinata in base al numero delle erogazioni A.P.E. cui il lavoratore ha avuto diritto e la tariffa aumenta progressivamente dalla 1ª alla 9ª erogazione.
L'anzianità si interrompe se il lavoratore per un intero biennio, computato dal 1º ottobre al 30 settembre, non ha svolto nel settore attività regolarmente retribuita e denunciata e, in caso di ripresa dell'attività lavorativa, si ritorna a partire dalla 1ª erogazione. 

N.B.: Sulla prestazione, la Cassa Edili, dovrà operare una ritenuta alla fonte, a titolo di anticipo sull'imposta del reddito del lavoratore. Per il 2002 è stata del 18%, dal 2003 è del 23%. 
 

4. Liquidazione speciale per morte o inabilità permanente assoluta

In caso di morte o d'invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta l'A.P.E. o abbiano maturato il diritto alla sua liquidazione, sempreché nel biennio precedente l'evento siano stati per loro effettuati degli accantonamenti presso la Cassa Edili, questa, su richiesta dell'operaio medesimo o dei suoi aventi causa (eredi), eroga una prestazione pari a 600 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante al momento dell'evento.
La retribuzione in parola è costituita da paga base contingenza e indennità territoriale di settore.
La domanda di A.P.E. speciale o inabilità permanente deve essere corredata in caso di invalidità da copia del libretto di pensione dell'operaio; in caso di morte da:

  • stato di famiglia;
  • certificato di morte;
  • atto notorio dal quale risultino gli eredi (oltre ai dati anagrafici completi ed al grado di parentela con il defunto, specificare la percentuale della quota spettante per ogni erede);
  • copia dichiarazione di successione oppure dichiarazione di esonero da tale obbligo (per quest'ultima può essere presentata l'autocertificazione);
  • codice fiscale luogo e data di nascita di ciascun erede;
  • dichiarazione del giudice tutelare nel caso di figli minorenni;
  • dichiarazione della ditta dalla quale risulti il periodo in cui il lavoratore deceduto è stato alle dipendenze e copia dell’ultima busta paga (con indicazione della paga base, contingenza ed indennità di settore);
  • codice IBAN di ciascun erede sul quale effettuare il bonifico delle somme;
  • in caso di rinuncia all'eredità di uno o più eredi, gli stessi devono produrre una dichiarazione di rinuncia redatta presso un Avvocato, un Notaio o in Tribunale.

Nel caso in cui non si abbia diritto alla presente prestazione, verificare la possibilità di percepire il sussidio della Cassa Edile per invalidità e per morte da malattia.