• Cassa Edili ed Affini della
    Provincia di Modena
  • Codice Fiscale: 80 015 510 367
  • Cassa Edili della
    Provincia di Modena
  • Codice Fiscale: 80 000 650 368

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Privacy e Termini di Utilizzo

Trattamento di infortunio, malattia professionale e maternità

1) INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1.1) Casi particolari

1.2) Accantonamento per Malattia

1.3) Compilazione del modello

1.4) Termini di presentazione della domanda

1.5) Rimborso dell'indennità

1.6) Sospensione delle domande

2) INTEGRAZIONE INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

2.1) Termini di presentazione

2.2) Compilazione modello infortunio

2.3) Note per il calcolo dell'indennità d'infortunio

2.4) Casi particolari

2.5) Note per la compilazione della denuncia Inail

2.6) Accantonamento per infortunio

2.7) Rimborso dell'integrazione

2.8) Rimborso dell'integrazione nei casi di irregolarità impresa

2.9) Sospensione delle domande

3) MATERNITÀ

 

1) INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

All'operaio ammalato, entro i limiti della conservazione del posto, viene garantito il trattamento complessivo corrispondente alla normale retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e contrattuali.
Per retribuzione normale s' intende l'insieme degli elementi sui quali viene calcolato l'accantonamento. Essa può comprendere:

  • Paga base
  • Indennità di contingenza
  • Indennità territoriale di settore
  • Superminimi individuali e collettivi
  • Premio di produzione
  • Edr

e comunque tutti gli elementi su cui si calcola l'accantonamento.

Il trattamento economico di cui sopra viene corrisposto mensilmente alle normali scadenze di paga e assoggettata ad imposte e contributi.
La retribuzione da garantire all'operaio è pari a quella spettante per l'orario contrattuale in atto o per il minore orario previsto dal rapporto individuale di lavoro nel periodo di assenza, tenendo conto delle variazioni di retribuzione che si verificano durante il periodo stesso.
Dall'orario di lavoro, come sopra definito, non vengono dedotte le ore di sospensione e di sciopero.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai ammalati una indennità integrativa dell'indennità INPS fino alla concorrenza:

  • del 100% del salario netto contrattuale dal 1° al 180° giorno di assenza;
  • del 50% del salario netto contrattuale dal 181° giorno di assenza al compimento del dodicesimo mese di conservazione del posto, per i lavoratori con anzianità (consecutiva e nella stessa impresa) superiori ai 3 anni e mezzo;
  • del 50% del salario netto contrattuale dal 181° al 270° giorno di assenza per i lavoratori con anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo;

Per il periodo successivo al 180° giorno, l'indennità integrativa compete soltanto se la prestazione economica a carico dell'Inps non raggiunge il 50% del salario netto contrattuale.
Nel mese in cui l'operaio termina i 180 giorni alla Cassa Edili devono essere inoltrati due modelli; un modello fino al 180° giorno ed un altro modello dal 181° giorno.

Ai fini del calcolo dei 180 giorni, la Cassa Edili considera ogni evento di malattia indipendente da tutti gli altri eventi. A differenza dell'Inps (che riconosce al massimo 180 giorni di calendario per ogni anno solare) la Cassa Edili garantisce la prestazione nel limite di 180 giorni (comprese eventuali ricadute) consecutivi dello stesso evento.

Nella determinazione dell'indennità integrativa il datore di lavoro dovrà fare riferimento al comportamento dell'Inps considerando l'evento morboso come nuova malattia, prosecuzione della precedente o ricaduta, secondo quanto previsto dal regolamento dell'Istituto.

L'indennità integrativa Cassa Edili non compete:

  • Al lavoratore nel caso in cui sia nel periodo di prova (esclusi i dipendenti delle Cooperative).

Se l'operaio è un nuovo assunto, senza periodo di prova, deve essere allegata alla documentazione copia della lettera di assunzione.

  • Per il primo giorno di malattia che rimane pertanto a carico dell'azienda (accordo del 3/11/2011). Nel caso di malattia di 1 solo giorno, anche se non c'e' il diritto a nessun rimborso, mandare comunque il modello di malattia, necessario per lo storico dei giorni inps.
  • In caso di sospensione della prestazione economica Inps, salvo non venga accolto dall'Istituto l'eventuale ricorso del lavoratore.

N.B. Nel caso l’evento sia occorso per responsabilità di terzi, è necessario comunicarlo alle Casse Edili e, qualora l’impresa ne sia in possesso, segnalando anche i dati del responsabile.

TBC

Nei casi di TBC l'impresa eroga con gli stessi criteri previsti per la malattia, un'integrazione fino al 100% del salario netto contrattuale, limitatamente al periodo durante il quale l'Inps corrisponde l'indennità economica giornaliera.

MALATTIA PER APPRENDISTI

Con decorrenza 1/1/2007 gli apprendisti vengono parificati ai lavoratori subordinati per quanto concerne l'indennità Inps (Circolare Inps del 22 del 23/1/2007).
Per il calcolo dell'integrazione cassa edili, al lavoratore apprendista vengono richiesti i seguenti requisiti di presenza:

- Presenza di almeno 6 mesi interamente denunciati continuativi nel settore nel periodo precedente l'evento di malattia (periodo che può essere maturato anche nel corso della malattia);
- Aver maturato almeno 450 ore nel settore di effettivo lavoro nel medesimo periodo
(trattandosi di ore effettivamente lavorate il requisito non può maturare nel corso della malattia).

L'integrazione Cassa Edili viene riconosciuta come per i lavoratori operai, per gli apprendisti in possesso dei requisiti, ed al 50% della retribuzione, per gli apprendisti senza requisiti. Qualora la malattia inizi prima del 6° mese di anzianità e si concluda dopo il 6° mese, in presenza, da parte dell'apprendista, del requisito delle 450 ore, la prestazione verrà liquidata nella misura del 50% fino al compimento del 6° mese e al 100% per il periodo successivo.
Per gli apprendisti senza requisiti, in presenza di evento superiore a 180 giorni, l'indennità viene pagata nella misura del 25%.

 

1.1) Casi particolari

Giorni scoperti da certificato.

Per quanto disposto dalla circolare Inps 147/96: "... la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico solo nel caso si tratti di visita domiciliare... in relazione a quanto precede si chiarisce che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce ("dichiara di essere ammalato dal") retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio".

Pertanto, se nel certificato, alla casella "dichiara di essere ammalato dal...." risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l'indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato. E' possibile retrocedere di un giorno solo se trattasi di visita domiciliare e solo se la casella "dichiara di essere ammalato dal" riporta il giorno precedente.

Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Di conseguenza, nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà giustificare tale assenza come malattia, ma si dovranno utilizzare i permessi per ROL o ex festività a disposizione del dipendente, o considerare l'assenza come non retribuita.


Esempio:

  • VISITA DOMICILARE

    Barrata casella "domiciliare"

    Casella "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal": 27/01

    Casella "Data Visita": 28/01

    Il giorno 27/01 viene considerato il 1° giorno di carenza

  • VISITA AMBULATORIALE

    Barrata casella "ambulatoriale"

    Casella "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal": 27/01

    Casella "Data Visita": 28/01

    Il giorno 28/01 viene considerato il 1° giorno di carenza

  • VISITA AMBULATORIALE O DOMICILIARE

    Casella "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal": 25/01

    Casella "Data Visita": 28/01

    Il giorno 28/01 viene considerato il 1° giorno di carenza

Malattia negativa

Qualora in un mese, l'indennità a carico dell'Inps risulti superiore alla retribuzione dovuta all'operaio, la quota eccedente tale indennità dovrà essere restituita alle Casse Edili fino all'importo totale dell'integrazione rimborsata dalla Cassa Edili nei mesi precedenti.
Esempio:

  Retribuzione Indennità Inps Lordizzata Integrazione Cassa Edili
1° Mese: 100 90 10
2° Mese: 100 99 1
3° Mese 100 120 -20

Nel 3° mese l'impresa dovrà restituire la somma di € 11

L'unico caso di malattia negativa che non dovrà essere oggetto di restituzione si presenta in caso di eccedenza Inps lordizzata sulla retribuzione (3° mese nell'esempio precedente) determinata dalla fine dei 180 giorni Cassa Edili ma non ancora scaduti per l'Inps.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Per il contratto a tempo determinato bisogna distinguere due casi:

  • Se il lavoratore ha 30 giorni di effettiva presenza nel settore nei 12 mesi precedenti l’evento, l'Inps paga tanti giorni quanti quelli di effettiva presenza nel settore (in questo periodo viene trattato dalle Casse Edili come una normale malattia), per il periodo successivo l'inps non paga e viene trattato dalle Casse Edili come un apprendista senza i requisiti.
  • Se non ha 30 giorni di effettiva presenza nel settore nei 12 mesi precedenti l’evento, l'Inps paga solo i 30 giorni di calendario successivi l'inizio della malattia (in questo periodo viene trattato dalle Casse Edili come una normale malattia), per il periodo successivo l'Inps non paga e viene trattato dalle Casse Edili come un apprendista senza requisiti.

Se insorge CIGO durante il periodo di malattia

In base alla circolare n. 82/2009 e n. 197/2015 (punto 1.8) dell'Inps: se durante la sospensione dal lavoro (solo per la cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie. La malattia non sospende quindi la CIG e poiché l'attività lavorativa è già totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora invece lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cassa Integrazione, si dovrà distinguere:
Se tutti i lavoratori in forza all'ufficio, reparto, squadra cui il lavoratore appartiene hanno sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia sarà posto in CIG dalla data di inizio della cassa integrazione.
Qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale dell'ufficio/reparto cui il lavoratore appartiene, questi continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, in quanto prevista dalla legge.
Quanto alla Cassa Integrazione ad orario ridotto, prevale sempre l'indennità di malattia, che quindi sospende la CIGO ed anche la CIGS.
Se la malattia prosegue dopo la cessazione della CIG, essa va trattata come nuovo evento, cioè decorre dal giorno di ripresa dell'attività aziendale.

Assenze ingiustificate a visita di controllo

In presenza di assenze ingiustificate del lavoratore durante l'evento di malattia, a seguito della comunicazione da parte dell'Inps, le Casse Edili segnalano l'opportunità di contattare sempre l'Istituto allo scopo di definire la misura esatta delle sanzioni applicabili. Tale informazione dovrà pervenire tempestivamente alle Casse Edili con la precisazione che, in mancanza, le Casse comunicheranno l'importo dell'integrazione malattia da recuperare, determinato considerando il periodo sanzionabile pari a 10 giorni.

1.2) Accantonamento per Malattia

Per i periodi di malattia l'impresa è tenuta a corrispondere ai suddetti lavoratori la percentuale di accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui, determinata con i criteri e le modalità vigenti.

L'accantonamento per malattia è da calcolarsi nella stessa misura di quello previsto per le ore lavorate.
L'accantonamento deve essere calcolato nella misura intera anche qualora il lavoratore percepisca il 50% della retribuzione.

Le ore di carenza malattia devono essere indicate nel campo “Carenza” del Modello MUT.

1.3) Compilazione del modello

La compilazione in automatico del modello di malattia avviene con un file Excel da scaricare.
Il file funziona con il sistema operativo Windows che utilizzi una qualsiasi versione del pacchetto Office.

Il funzionamento è molto semplice e non richiede l'acquisto di nessuna licenza d'uso.

Per chi utilizza Excel:

Prima di provvedere al download del file è necessario effettuare le seguenti modifiche alle impostazioni di Excel:

  • Aprire il programma di Excel
  • Sulla barra degli strumenti selezionare “STRUMENTI” – “MACRO” – “PROTEZIONE” – “LIVELLO DI PROTEZIONE”
  • Impostare su “MEDIA”
  • Confermare con OK

Il file deve essere aperto attivando le Macro ed in sola lettura (non deve essere digitata nessuna password).

Se si vuole salvare i dati compilati è necessario salvare il file con nome diverso. Utilizzare sempre il file originale per i successivi utilizzi.

Per chi utilizza Open Office:

Il file può essere utilizzato anche con open office, in tal caso non bisogna fare nessuna impostazione per le macro. Il file dovrà essere aperto con disattiva macro e le colonne relative al contratto, alla qualifica, al tipo evento, se trattasi di evento con responsabilità di terzi e se trattasi di visita "ambulatoriale" o "domiciliare",  devono essere compilate manualmente (non utilizzare il quadratino con la freccia, ma scrivere direttamente il dato sulla casella, come da istruzioni del commento).

Scarica il documento ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

FILE EXCEL MODELLO MALATTIA

 

1.4) Termini di presentazione della domanda

La presentazione della domanda viene effettuata con la consegna, alle Casse Edili, entro il GIORNO 20 del mese successivo a quello dell'evento, della seguente documentazione utile alla verifica ed al calcolo dell'integrazione in oggetto:
- Modello di Malattia (CE01)
- Copia Certificati Medici del mese dell'evento
La mancanza della documentazione, comporterà la sospensione della domanda e della relativa liquidazione.

Dal 12/2013 la presentazione del modello di malattia non è più obbligatoria (come da circolare 17_2013). Devono essere presentati alle Casse Edili solo i certificati cartacei (n. 9999999999 indicato sul Mut) e nel caso di ricovero ospedaliero è necessario indicare se ha familiari a carico per determinare se applicare la riduzione dei 2/5 dell'indennità Inps.

Dal mese 06/2018 i certificati 9999999999 devono essere allegati direttamente sul Mut (come da circolare 36_2018).

1.5) Rimborso dell'indennità

Per quanto disposto dalla Contrattazione Nazionale e Territoriale le Casse Edili di Modena effettuano il rimborso dell'integrazione Malattia, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione del modello di malattia, esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale.

N.B.

La mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali determina l'impossibilità ad effettuare il pagamento e la conseguente sospensione della liquidazione.


La prestazione potrà essere erogata a condizione che l'Impresa sia in regola con i versamenti dovuti alle Casse Edili alla data di scadenza del pagamento del MUT relativo al mese della malattia.
Le Casse Edili sospenderanno l'erogazione delle domande prive del requisito della regolarità dandone comunicazione all'Impresa.
Saranno comunque liquidate le domande relative a imprese che regolarizzeranno la propria posizione entro 12 mesi dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

1.6) Sospensione delle domande

Per quanto riguarda le domande sospese da parte delle Casse Edili:

  • Se la sospensione è determinata dalla mancata presentazione della documentazione, le Casse Edili provvederanno al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della documentazione. In ogni caso, la documentazione non può essere presentata oltre 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda.
  • In caso di sospensione determinata dalla morosità dell'azienda, in presenza della completa regolarizzazione del debito entro 12 mesi, il rimborso verrà effettuato, come nel caso precedente entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la regolarizzazione. Qualora il pagamento venga effettuato con un ritardo di oltre 12 mesi, non si ha diritto al rimborso dell'indennità di malattia.

Per le imprese che hanno rateizzazioni in corso, il pagamento delle malattie, relative ai mesi correnti ed ai periodi oggetto della rateizzazione, avverrà soltanto al termine del piano di rientro (sempre a condizione che l'impresa sia regolare anche per i periodi successivi al piano di rientro).

 

2) INTEGRAZIONE INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai e apprendisti, entro i limiti della conservazione del posto, assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dall'Inail, una indennità integrativa di quanto erogato dall'Istituto, che garantisca al lavoratore il percepimento della normale retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e contrattuali.

Per retribuzione normale si intende l'insieme degli elementi sui quali viene calcolato l'accantonamento.

Essa può comprendere:

- Paga base

- Ex indennità di contingenza

- Indennità territoriale di settore

- Superminimi individuali e collettivi

- Premio di produzione

- EDR

comprendendo, in ogni caso, tutti gli elementi su cui si calcola l'accantonamento.

Il trattamento economico di cui sopra viene corrisposto mensilmente alle normali scadenze di paga per l'intero periodo di inabilità e assoggettato ad imposte e contributi.

La retribuzione da garantire all'operaio è pari a quella spettante per l'orario contrattuale in atto o per il minore orario previsto dal rapporto individuale di lavoro nel periodo di assenza, tenendo conto delle variazioni di retribuzione che si verificano durante il periodo stesso.

Dall'orario di lavoro, come sopra definito, non vengono dedotte le ore di sospensione e di sciopero.

 

- Pagamento dell'indennità INAIL per eventi sorti dal 1/1/2018

Per effetto della sottoscrizione dell'Accordo del 21/12/2017 tra Inail e le Organizzazioni Datoriali e Sindacali del settore edile della Provincia di Modena, con riferimento agli eventi di infortunio occorsi a partire dal 1/1/2018, gli importi anticipati dalle Imprese ai lavoratori relativi all'indennità a carico dell'Inail verranno rimborsati alla Ditta direttamente dall'Istituto a seguito della richiesta di applicazione "dell'art. 70 del T.U. n. 1124 del 30/6/65".

Per effetto di quanto sopra, la mancata indicazione, sulla denuncia di infortunio, del riferimento all'applicazione del citato Art. 70 comporterà, da parte dell'Istituto, l'impossibilità ad effettuare il pagamento diretto all'impresa.

La liquidazione dell'indennità, al netto della trattenuta Irpef di legge, verrà disposta direttamente nei confronti del lavoratore.

Si precisa che in merito al rapporto Impresa / Lavoratore il nuovo regime di pagamenti non inciderà sul diritto a favore del lavoratore infortunato a percepire, dal datore di lavoro, alle normali scadenze di paga, una indennità integrativa di quanto erogato dall'Istituto che garantisca all'operaio il percepimento della normale retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e contrattuali.

A questo proposito si ricorda che, a seguito del pagamento del saldo dell'indennità temporanea da parte dell'Inail, l'impresa dovrà corrispondere al lavoratore l'eventuale maggior importo erogato dall'Istituto rispetto a quanto già anticipato in busta paga.

Quanto sopra rileva anche ai fini del pagamento del rimborso dell'integrazione a carico della Cassa Edili.

L'accertata inadempienza, nei confronti del lavoratore, in merito alla mancata anticipazione o in merito al mancato pagamento della differenza rispetto alla retribuzione determinerà, da parte delle Casse Edili, la sospensione del pagamento di ogni prestazione ed il conseguente recupero di quanto già eventualmente erogato all'Impresa per l'infortunio in oggetto.

Ai fini del corretto pagamento dell'indennità, nella denuncia di infortunio dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice IBAN dell'Impresa (in sostituzione di quello intestato alle Casse Edili utilizzato nel precedente sistema di pagamento). Allo scopo, nella denuncia di infortunio on-line, dovrà essere barrato il campo "accredito su C/C bancario" ed indicare il codice IBAN della Ditta nella sezione relativa alle modalità di pagamento dell'indennità di inabilità temporanea.

N.B.

Per gli eventi occorsi precedentemente (fino al 31/12/2017) rimangono in vigore le modalità operative che prevedono la localizzazione del pagamento dell'indennità presso le Casse Edili di Modena. (scarica vecchio regolamento)

  

2.1) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I modelli di infortunio (Mod. CE02) devono essere obbligatoriamente trasmessi alle Casse Edili entro il giorno 20 del mese successivo a quello dell'evento.

Al modulo mensile dovranno essere allegati:

- Infortuni non superiori a tre giorni:

Allegare copia del certificato medico

 - Infortuni superiori a tre giorni:

  • Allegare copia della denuncia Inail (completa di tutte le pagine compresa la pagina dei dati retributivi)
  • Allegare copia di tutti i certificati medici comprendendo il certificato definitivo a copertura dell'intero periodo di infortunio.

Il mancato invio della documentazione comporterà la sospensione della domanda e della relativa liquidazione.

Dal mese 06/2018 la presentazione del modello d'infortunio non è più obbligatoria. La denuncia Inail (solo nel primo mese) completa di tutte le pagine ed i certificati medici devono essere allegati direttamente sul Mut (come da circolare 36_2018). 

  

2.2) COMPILAZIONE MODELLO INFORTUNIO CASSE EDILI

La compilazione automatica del modello d'infortunio viene effettuata con il file excel sottoriportato.

Il file funziona con il sistema operativo Windows che utilizzi una qualsiasi versione del pacchetto Office. L'utilizzo non richiede l'acquisto di nessuna licenza d'uso.

Per gli utilizzatori di Excel:

Prima di provvedere al download del file è necessario effettuare le seguenti modifiche alle impostazioni di Excel:

- Sulla barra degli strumenti del programma Excel, selezionare STRUMENTI - MACRO - PROTEZIONE - LIVELLO DI PROTEZIONE. Impostare su valore "MEDIA" e confermare con "OK".

Per gli utilizzatori di Excel 2007 o Excel 2008 l'impostazione delle macro deve essere fatta dalla barra degli strumenti SVILUPPO. Nel caso non sia presente procedere nel modo seguente.

- Excel 2007: Posizionando su "Barra degli strumenti" click tasto destro - personalizza barra di accesso rapido - opzioni generali - spuntare mostra scheda sviluppo.

- Excel 2008: Seleziona File - personalizza barra multifunzione - a destra selezionare sviluppo - sicurezza macro - attiva tutte le macro

L'apertura del File deve essere effettuato attivando le macro ed in sola lettura (non deve essere digitata alcuna password).

Rinominando il file potrà essere effettuato il salvataggio.

N.B.

Per le successive compilazioni si ricorda di utilizzare sempre il file originale

Per gli utilizzatori di Open Office:

Il file può essere utilizzato anche con Open Office. In tal caso non è necessario procedere con le impostazioni per le macro. Il file dovrà essere aperto con "disattiva macro" e i campi relativi al CCNL, alla qualifica, al tipo evento e se trattasi di evento con responsabilità di terzi, dovranno essere compilati manualmente (non utilizzando il quadratino con la freccia ma scrivendo direttamente il dato sulla casella come da istruzioni del commento).

Scarica il documento ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

FILE EXCEL MODELLO INFORTUNIO (CE02)

 

2.3) NOTE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' INFORTUNIO

Il giorno successivo tra il giorno di abbandono del lavoro o il giorno dell'infortunio è a carico della Ditta mentre i tre giorni successivi rappresentano la carenza.

A decorrere dal quarto giorno l'infortunio viene indennizzato dall'Inail.

Nell'ipotesi in cui il primo certificato non venga emesso il giorno dell'abbandono o il giorno successivo, la carenza decorre dal giorno di emissione del primo certificato.

Nei casi di ricaduta non si applica la carenza neanche nell'ipotesi in cui l'evento base sia inferiore a 3 giorni (Circolare INAIL 49/1978).

Nell'eventualità il datore di lavoro venga a conoscenza dell'evento successivamente ai tre giorni di carenza, Inail dispone il pagamento dal giorno in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza   (art. 52 T.U. Inail). Conseguentemente, le Casse Edili determinano la carenza dal terzo giorno precedente.

Quanto sopra non trova applicazione nel caso in cui il primo certificato sia di tre giorni, oppure nel caso di ricovero ospedaliero o di ricaduta.

L'indennità giornaliera viene determinata nella misura pari al 60% per i primi 90 giorni (calcolati dall'inizio della carenza) e al 75% a partire dal 91° giorno.

  

2.4) CASI PARTICOLARI

 - Assegno nucleo familiare

I lavoratori infortunati (oppure l'impresa in nome e per conto del dipendente) possono effettuare la richiesta di pagamento dell'assegno per nucleo familiare spettante a decorrere dal 91° giorno di infortunio fino a guarigione, direttamente alle Casse Edili di Modena.

Il pagamento verrà effettuato al termine dell'infortunio.

 - Infortunio e CIG

Nel caso di ricaduta d'infortunio del lavoratore posto in cassa integrazione, dovrà essere corrisposta all'operaio la retribuzione riferita all'infortunio.

- Infortunio con responsabilità di terzi

Nel caso l'evento sia occorso per responsabilità di terzi, è necessario comunicarlo alle Casse Edili segnalando anche i dati del terzo responsabile. La mancata comunicazione delle citate informazioni comporta la sospensione del rimborso dell'integrazione da parte delle Casse Edili.

- Infortunio del lavoratore in prova

L'integrazione Cassa Edili non spetta al lavoratore in prova (escluso i dipendenti delle Cooperative che applicano il CCNL della Cooperazione). Nel caso di operaio neo assunto, senza periodo di prova, deve essere allegata copia della lettera di assunzione.

- Azzeramento Integrazione Cassa Edili

L'integrazione Cassa Edili non può assumere valori negativi e, pertanto, nel caso in cui l'importo diventi minore di zero, viene azzerata.

 - Riserva del datore di lavoro

Qualora il datore di lavoro ponga la riserva sull'infortunio (nel caso che sulla denuncia Inail, nella casella "il datore di lavoro ritiene la descrizione rispondente a verità", sia stato barrato NO) nessun importo dovrà essere richiesto a rimborso alle Casse Edili.

- Passaggio a Malattia di eventi di Infortunio

Nel caso di comunicazione da parte dell'Inps avente come oggetto eventi (precedentemente trattati come infortunio) che, in sede collegiale, sono stati "passati" a malattia, l'impresa dovrà trasmettere alle Casse Edili l'apposito modello previsto per il rimborso dell'integrazione malattia.  

Successivamente, verrà inviata all'Azienda la comunicazione relativa all'importo eventualmente da rimborsare alle Casse Edili.

N.B.

Il passaggio da infortunio a malattia deve essere fatto anche se il dipendente risulta licenziato.

Infatti, essendoci l'anticipo, l'azienda in attività, è autorizzata a trattenere importi per malattia all'Inps anche per conguagli di dipendenti non più in forza.

 

2.5) NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA INAIL

- DATA DI ABBANDONO LAVORO

La data di abbandono del lavoro a seguito dell'infortunio è "l'ultimo giorno che il dipendente ha prestato la sua attività lavorativa".

Esempio:

- Infortunio del giorno 10/1 ore 16.00.

Attività lavorativa prestata fino alle ore 17.30 (fino alla fine dell'orario di lavoro)

Data di abbandono da indicare nella denuncia: 10/1 (e non il giorno successivo)

N.B.

Solo nei casi di Infortunio in itinere (mentre il lavoratore si reca sul posto di lavoro) la data di abbandono è il giorno stesso dell'infortunio

Esempio.

- Infortunio in itinere del giorno 10/1 ore 8.00. Inizio lavoro ore 8.30.

Data di abbandono da indicare nella denuncia 10/1 (e non il giorno precedente)

 - ELEMENTI RETRIBUTIVI

L'importo della paga oraria è composto da:

Paga base, contingenza, indennità territoriale, maggiorazione capisquadra, eventuali superminimi con esclusione dell'Accantonamento Cassa Edili.

Nello spazio riservato agli "elementi aggiuntivi della retribuzione riferiti ai 15 giorni precedenti l'infortunio" deve essere indicato il "totale percepito nei 15 giorni e non gli importi giornalieri e/o orari.

Nella sezione elementi aggiuntivi a base annuale compilare solo la casella "Maggiorazione omnicomprensiva in edilizia" indicando la maggiorazione pari al 26,40 (o 24,83 per le Cooperative aderenti che hanno sottoscritto l'accordo per la gestione interna dei permessi).

Detta quota è comprensiva delle percentuali di accantonamento, ferie, permessi e festività.

Per i lavoratori part-time viene richiesta la compilazione dei "dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione media giornaliera (esposti al lordo) per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)".

Il calcolo dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- Ore di lavoro settimanali previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno = 40

- Retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o, in assenza, da quella territoriale, aziendale o individuale, per il lavoratore a tempo pieno di pari livello e categoria. indicare la tariffa oraria del mese precedente composta da:

  • Paga base, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (es: contingenza, scatti di anzianità, eventuali ulteriori emolumenti stabiliti dalla contrattazione di qualsiasi livello, ecc.) + 10% (gratifica natalizia) moltiplicata per 2080 (52 x 40).

- Ore di lavoro settimanali da retribuire al lavoratore in forza di legge o per contratto indicare:

  • Orario di lavoro settimanale per il lavoratore part-time (Es: part-time al 37,50% indicare n. 15 ore)

 - DINAMICA EVENTO

Ai fini della liquidazione della pratica di infortunio è necessario che la dinamica dell'evento venga dettagliata e descritta con la massima chiarezza evitando di riportare circostanze generiche.

Nel caso di incidente stradale devono essere compilate anche le polivalenti sia da parte dell'azienda che da parte del dipendente con la modulistica reperibile presso Inail.

  

2.6) ACCANTONAMENTO PER INFORTUNIO

Per i periodi d'infortunio l'Impresa è tenuta ad accantonare presso le Casse Edili di Modena le somme a titolo di Gratifica Natalizia e Permessi,

L'accantonamento determinato sulle ore di infortunio è pari a quello delle ore lavorate e viene versato alle Casse Edili secondo le modalità vigenti.

Le ore di carenza infortunio devono essere indicate nel campo "carenza" sul modello di denuncia mensile (MUT).

 

2.7) RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE

Per quanto disposto dalla Contrattazione Nazionale e Territoriale le Casse Edili di Modena effettuano il rimborso dell'integrazione Infortunio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione del modello di infortunio esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale.

N.B.

La mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali determina l'impossibilità ad effettuare il pagamento e la conseguente sospensione della liquidazione.

  

2.8) RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE NEI CASI DI IRREGOLARITA' DELL'IMPRESA

La prestazione potrà essere erogata a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti dovuti alle Casse edili di Modena alla data di scadenza del pagamento della denuncia (MUT) relativa al mese dell'infortunio. Le Casse Edili provvederanno a sospendere le domande presentate dalle aziende prive del requisito della regolarità dandone comunicazione all'impresa.

Saranno comunque liquidate le domande relative ad imprese che regolarizzeranno la propria posizione entro 12 mesi dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

 

2.9) SOSPENSIONE DELLE DOMANDE

- Nei casi di sospensione determinata dalla mancata presentazione della documentazione, le Casse Edili provvederanno al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della documentazione. In ogni caso la documentazione non potrà essere presentata oltre 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

 

- In caso di sospensione determinata dalla morosità dell'azienda, in presenza della completa regolarizzazione del debito entro 12 mesi, il rimborso verrà effettuato come nel caso precedente entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la regolarizzazione. Qualora il pagamento venga effettuato con un ritardo di oltre 12 mesi, l'impresa perde il diritto al rimborso dell'integrazione infortunio.

 

Per le imprese che hanno in corso piani per la rateizzazione del debito maturato nei confronti delle Casse Edili di Modena, il pagamento dell'integrazione relativa ai mesi correnti ed ai periodi oggetto della rateizzazione, avverrà esclusivamente al termine del piano di rientro (sempre a condizione che l'impresa sia regolare anche per i periodi successivi al piano di rientro stesso).

 

3) MATERNITÀ

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, con le stesse modalità previste per l'indennità malattia, alle lavoratrici madri, durante il periodo di assenza obbligatoria, una indennità, che aggiunta all'indennità a carico dell'INPS, assicuri alle lavoratrici il 100% della retribuzione contrattuale netta. Il datore di lavoro recupera l'importo lordo dell'indennità a mezzo rimborso della Cassa Edili, secondo le stesse modalità previste per il rimborso dell'integrazione malattia.

 

 

Ultime news


FERIE ESTIVE 2024

Si comunica che nel mese di Agosto 2024 gli uffici delle Casse Edili di Modena

rimarranno chiusi dal 12/8 al 16/08 compresi. 

Negli altri giorni di apertura al pubblico l'orario di ricevimento è:
LUNEDI'-VENERDI' 8.30 / 13.00

Si comunica inoltre che, le prestazioni del Fondo Sanedil, relative a visite da effettuarsi dal 07/08 al 23/08, dovranno essere tassativamente presentate alla Cassa Edile entro il giorno 6/8/2024.



Circolare 63_2024. Rimodulazione aliquote contributive.

Con decorrenza Giugno 2024 (scadenza presentazione denuncia Cassa Edili 31/7/2024) è stata disposta la rimodulazione delle aliquote contributive in uso presso le Casse Edili di Modena.


  scarica la circolare 63_2024 

 



SUSSIDIO PER ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SUSSIDIO LEGGE 104.

Le domande di Sussidio per la frequenza di Asili Nido e  Scuole Materne nell'anno scolastico 2023/2024 e per Sussidio Legge 104 possono essere presentate entro il 15/09/2024.

 Scarica il REGOLAMENTO

La domanda potrà essere inserita dall’accesso riservato al lavoratore sul portale Siceweb. Per un miglior utilizzo del portale è necessario utilizzare un PC  o TABLET.
 Scarica il manuale per l’inserimento della domanda

Nel caso non abbia attivato l’accesso, potrà ottenere la password provvisoria, inviando il modulo “G” presente in "documenti e modulistica" del sito.

In alternativa, potrà compilare ed inviare il modulo e gli allegati cartacei.
Scarica il documento Scarica il MODULO