• Cassa Edili ed Affini della
    Provincia di Modena
  • Codice Fiscale: 80 015 510 367
  • Cassa Edili della
    Provincia di Modena
  • Codice Fiscale: 80 000 650 368

Appuntamenti e scadenze

Agosto 2024
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Fondo Nazionale Prepensionamenti

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Moduli di domanda (da presentare entrambi)

 Allegato 1    Allegato 4

 

 

NORMA GENERALE

Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Casse Edili per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

1) BENEFICIO SPETTANTE

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

1) 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali
2) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
3) 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Prestazione contributiva

La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'lnps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Prestazione di integrazione al reddito

La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.


2) A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO

A tutti i lavoratori operai che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi di cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:

Condizioni

1) rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (cfr. par 1);
3) possedere i requisiti di legge per ottenere l'autorizzazione dall'lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

 

3) CASSA EDILE COMPETENTE A RICEVERE LA RICHIESTA

Fondo Nazionale: la Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Fondo Territoriale: la Cassa Edile presso la quale risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sarà poi quest'ultima a verificare la Cassa competente (dove risulta maggiore contribuzione ai fini APE) attraverso la Banca dati Ape sulla base degli aggiornamenti mensili effettuati dalle Casse.

CASSA EDILE COMPETENTE ALL' EROGAZIONE

Fondo Nazionale: la Cassa Edile dove il lavoratore ha presentato la domanda.

Fondo Territoriale: la Cassa Edile nella quale risultano più contribuzioni ai fini Ape nell'ultimo biennio.


4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

1) La domanda (Domanda all. 1.) deve essere corredata da:

a. Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all'accesso alla pensione anticipata;
b. Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
c. Ipotesi data presunta di pensionamento.



5) PROCEDURA FONDO NAZIONALE

Ricevuta e protocollata la domanda, la Cassa Edile verifica tutti i requisiti e le condizioni richiesti e compila l'apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE per la stesura della graduatoria. 
La CNCE stilerà la graduatoria nazionale trimestrale sulla base delle schede pervenute dalle Casse, sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e accantonerà le somme destinate ai lavoratori beneficiari presso le singole Casse entro:
1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.


6) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE FONDO NAZIONALE

La Cassa Edile, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione (Autocertificazione all. 4) e del modello C2, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta attraverso l'lban oltre alla Banca e alla Filiale.

Condizioni
1) La prestazione di sostegno al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza;
2) La prestazione contributiva sarà versato al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall'lnps. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.


Modalità di erogazione

Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) (Autocertificazione all. 4)

 

7) PROCEDURA FONDO TERRITORIALE

1) Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (cfr par 4 - Presentazione della Domanda) alla Cassa Edile dove risulta iscritto alla fine del rapporto di lavoro.

La Cassa Edile interroga la Banca Dati Ape per conoscere qual' è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Laddove la Cassa competente, ai fini di cui sopra, risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, quest'ultima trasmetterà la domanda protocollata e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all'erogazione e per conoscenza al lavoratore.
Saranno le Casse Edili competenti a stilare le graduatorie delle domande ricevute sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento.

Ai fini dell'individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della data di protocollo apposto dalla Cassa Edile dove il lavoratore ha presentato la domanda.

Graduatorie territoriali 

Sentite le parti sociali, ai fini del solo avvio del Fondo Territoriale, il termine del 1° dicembre 2020 per l'avvio delle graduatorie è prorogato al 15 dicembre 2020.
Pertanto, le Casse Edili sulla base delle domande ricevute a decorrere dal 1° ottobre 2020 e sino 14 dicembre 2020, inizieranno ad effettuare le graduatorie il 15 dicembre per iniziare, poi, ad erogare le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2021, previo comunicazione al lavoratore.

Avvio Fondo

Eventuali residui (non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento) potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
Le Casse Edili non potranno utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa. Eventuali domande presentate da lavoratori la cui impresa ecceda il limite del 50% del Fondo Territoriale dovranno essere inoltrate dalla Cassa Edili al Fondo Nazionale che le prenderà in carico e li inserirà in graduatoria.

Rendicontazione

Tutte le Casse Edili dovranno effettuare una rendicontazione (siglata dalla Presidenza delle Cassa) anche prospettica (riferita a somme territoriali che potrebbero coprire ulteriori prepensionamenti), delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del Fondo Territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021.
Ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili sarà necessario:
1) aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento;
2) aver presentato la suddetta rendicontazione, la mancanza della quale comporterà anche la segnalazione, da parte della CNCE, alle parti sociali territoriali.


8) SOSPENSIONE DEL BENEFICIO

E' prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo "integrato" (a tal fine autocertificazione da presentare alla Cassa trimestralmente) (Autocertificazione all. 4).

 

9) DECADENZA

Il beneficio decadrà in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario).

 

INIZIO EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Fondo Territoriale dal 1° gennaio 2021

Fondo Nazionale dal 1° aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che:

a) hanno correttamente inviato la rendicontazione,
b) hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute.
La Casse Edili continueranno ad erogare le prestazioni fintanto che avranno le risorse a disposizione con le cadenze previste per il Fondo nazionale (Cfr. par. 5 -Procedura Generale del Fondo).


Validità regolamento

Il Regolamento del Fondo Prepensionamenti - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.

REGIME FISCALE

L'erogazione della prestazione è soggetta a ritenuta fiscale (basata su aliquota Irpef a scaglioni) al pari delle altre prestazioni erogate al lavoratore dalla Cassa Edile.

La trattenuta viene versata dalla Cassa Edile all'Agenzia delle Riscossioni mediante modello F24 (codice attribuito 1001).

Nei termini previsti dalla normativa, la Cassa Edili procede annualmente, come di consueto, in qualità di sostituto d'imposta, all'invio della Certificazione Unica ai lavoratori interessati, con indicate le somme versate per loro conto.