1) REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
2) ACCERTAMENTI SANITARI RIMBORSABILI
4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5) DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO
6) PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Le Imprese che, nel rispetto della normativa vigente in materia di Medicina del Lavoro, sottopongono i propri dipendenti operai (iscritti alle Casse edili di Modena) ai previsti controlli sanitari, possono richiedere il rimborso del costo sostenuto per le visite e gli esami (controlli medici) effettuati.
1) REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Requisiti richiesti alle Aziende:
Il rimborso è riconosciuto alle Aziende che, nell'arco del biennio precedente gli accertamenti, hanno maturato almeno 12 mesi regolarmente versati alle Casse Edili di Modena.
La prestazione potrà essere erogata a condizione che l'Impresa sia in regola con i versamenti dovuti alla data dell'ultima scadenza di presentazione della domanda di Rimborso degli Accertamenti Sanitari (30 Settembre).
Le Casse Edili sospenderanno l'erogazione delle domande prive del requisito della regolarità dandone comunicazione all'Impresa.
Saranno comunque liquidate le domande relative a imprese che regolarizzeranno la propria posizione entro il terzo mese successivo alla data di scadenza di presentazione della domanda (31 Dicembre).
La regolarizzazione potrà essere riconosciuta anche in presenza di concessione di rateizzazione del debito con regolare pagamento delle rate previste nel piano di rientro.
- Requisiti richiesti ai Lavoratori operai:
Il rimborso alle Aziende viene riconosciuto per gli accertamenti eseguiti nei confronti dei lavoratori operai che, nell'arco del biennio precedente gli accertamenti, hanno maturato almeno 12 mesi di presenza nel settore.
Per quanto riguarda i lavoratori inviati in trasferta, fermo restando il sopracitato requisito, le aziende dovranno trasmettere alla Cassa Edili elenco contenente le generalità dei lavoratori trasfertisti e dichiarazione nella quale l'impresa dichiari di non avere usufruito, per il lavoratore in trasferta, di analoga prestazione presso altre Casse Edili. Scarica modulo trasfertisti.
2) ACCERTAMENTI SANITARI RIMBORSABILI
Il rimborso compete, a tutte le aziende, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, solo per le seguenti visite ed esami eseguiti con la periodicità indicata:
Tipo di accertamento |
Periodicità |
---|---|
Visita Medica | Annuale |
Rx Torace | Triennale |
Spirometria | Biennale |
Audiometria | Secondo valutazioni T. U. Sicurezza |
Oltre agli accertamenti sopra indicati, per i lavoratori adibiti alle seguenti mansioni:
- Asfaltista
- Bitumatore
- Imbianchino
- Verniciatore
vengono rimborsati anche i seguenti accertamenti.
Tipo di accertamento |
Periodicità |
---|---|
Esame urine | Annuale |
Creatinemia | Annuale |
Emocromo completo con piastrine | Annuale |
GOT | Annuale |
GPT | Annuale |
Gamma GT | Annuale |
Per quanto disposto dall'accordo del 30/10/2008 vengono rimborsati con periodicità annuale i costi sostenuti per accertamenti eseguiti per la verifica dell'assenza di tossicodipendenza (escluso Alcol Test) nelle seguenti mansioni a rischio, così come disciplinati nel Provvedimento n° 236 del 18/9/2008:
Mansione:
- Conducenti di veicoli con obbligo di patente C/D/E
- Addetti alla guida di macchine movimento terra e merci
- Carrellisti
- Palisti
- Gruisti
Per quanto riguarda le sopracitate indagini (c.d. Drug Test) gli accertamenti oggetto del rimborso sono esclusivamente quelli di 1° livello intendendosi per tali:
- 1° Visita
- Test di 1° livello (esame delle urine)
NON VENGONO RIMBORSATI:
- I costi sostenuti per gli accertamenti effettuati per i dipendenti impiegati
- Tutti gli accertamenti effettuati all'atto dell'assunzione dei lavoratori
- Gli accertamenti e/o le indagini ambientali
- Accertamenti diversi da quelli indicati (anche se prescritti dal Medico competente) o con periodicità inferiore a quella indicata.
Inoltre, anche se riferite ad indagini ammesse, non saranno rimborsate le spese per:
- Bolli
- Spese di trasferta e/o trasporto
- IVA
- Sopralluoghi in azienda
- Compilazione di cartelle personali o relazioni periodiche conclusive
A partire dalle domande di rimborso di competenza dell'anno edile 10/2011- 09/2012, non verrà più effettuato il rimborso delle ore perse in occasione degli accertamenti eseguiti durante l'orario di lavoro.
4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A partire dal 1/10/2011 la domanda deve essere presentata, completa di tutta la documentazione, presso gli uffici delle Casse Edili entro:
- 30 giorni dalla data di emissione della fattura
- 30 giorni dalla data dell'ultima visita/esame effettuata
- Entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno
Qualora la scadenza del termine cada di Sabato o in un giorno festivo, il termine deve intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione della domanda potrà avvenire con le seguenti modalità:
- Consegna diretta allo sportello delle Casse Edili che rilasceranno copia del frontespizio timbrato per ricevuta
- La consegna potrà avvenire anche a mezzo fax, servizio postale e/o posta elettronica (preferibilmente certificata). In tal caso le Casse Edili non si assumeranno la responsabilità per domande tardive e/o incomplete salvo la possibilità per l'azienda di dimostrare l'avvenuto invio nei termini.
Le domande devono essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito delle Casse Edili di Modena (www.cassedilimodena.it) nella sezione "Servizi e Consulenza alle Aziende", allegando la seguente documentazione:
- Copia delle fatture di pagamento degli accertamenti
I documenti dovranno essere allegati in fotocopia in quanto la documentazione, anche originale, non verrà restituita alla Ditta.
IMPORTANTE
LE DOMANDE PRESENTATE ALLE CASSE EDILI PRIVE DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE (COPIA DELLE FATTURE DI PAGAMENTO) NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
5) DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO
Per ogni tipo di accertamento è previsto un importo massimo rimborsabile che viene stabilito sulla base delle tariffe definite dall'Ordine Provinciale dei Medici di Modena.
Detto importo viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
L'ammontare del rimborso è determinato tenendo conto della media pro capite delle ore denunciate dall'azienda nell'anno edile precedente.
La media rilevata per ogni singola impresa, viene confrontata con il dato medio dell'intero settore e sulla base di tale confronto il rimborso sarà erogato nelle seguenti misure:
Orario Medio pro capite dichiarato alle Casse Edili |
Livello di Rimborso |
---|---|
Pari o Superiore alla media del settore | Rimborso al 100% |
Pari o Superiore al 70% della media del settore ma inferiore alla media stessa | Rimborso al 80% |
Inferiore al 70% della media del settore | Nessun Rimborso |
Per le imprese iscritte nel corso dell'anno edile di riferimento, la media sarà calcolata sui mesi di iscrizione. Nessun rimborso spetta inoltre alle aziende per i lavoratori non denunciati o denunciati con orari inferiori a quelli svolti, anche se regolarizzati a seguito di verbali ispettivi per un periodo di 12 mesi dalla data del verbale stesso.
IMPORTANTE:
Gli importi rimborsabili come sopra determinati verranno successivamente riparametrati con riferimento al numero di domande presentate/accolte e sulla base dello stanziamento di bilancio deliberato annualmente dai Consigli di Amministrazione.
6) PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il pagamento viene eseguito dalle Casse Edili con le modalità comunicate dall'impresa in sede di compilazione della domanda:
- A mezzo Bonifico Bancario
- A mezzo emissione di "Mandato di Pagamento"
Entro il 28 Febbraio di ogni anno saranno liquidate tutte le domande presentate dal 01/10 al 30/09 dell'anno precedente già complete della documentazione.
La data di effettuazione delle visite non rileva ai fini dell'esercizio di competenza della richiesta, pertanto le domande presentate successivamente al 30 Settembre, anche se relative a cicli di visite iniziati nel precedente anno edile, verranno considerate di competenza dell'anno successivo.
Scarica il documento - Domanda per indennità e rimborsi Medicina del Lavoro