Agli operai ed agli apprendisti, ammalati oltre il 270° o 365° giorno e fino al 545° giorno, che non godono della pensione di vecchiaia o d'invalidità e che non hanno diritto, per lo stesso periodo, all'indennità di malattia a carico dell'Inps, la Cassa Edile, su domanda del lavoratore interessato, eroga un sussidio mensile di €. 165,27.
La domanda deve essere presentata, a pena di nullità, entro 10 gg. dall'inizio dell'inabilità successiva ai 270/365 gg. non indennizzati dall'Inps e corredata da un certificato medico di diagnosi e prognosi da presentare mensilmente. Il suddetto sussidio viene corrisposto anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro intervenuto durante l'inabilità per cause non imputabili al lavoratore. In tal caso alla domanda dovrà essere allegato il certificato di disoccupazione.
Qualora l'operaio richiedente abbia presentato all'Inps domanda di pensione, il pagamento del sussidio resta sospeso, sempreché il lavoratore non ne chieda il pagamento, impegnandosi a restituire l'importo in caso di accoglimento della domanda di pensione con effetto retroattivo.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio delle Casse Edili.